DIREZIONE GENERALE
CIRCOLARE n. 2469
Roma, 9 maggio 2014
ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
Come noto, la legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha previsto, per il biennio 2014-2016, l'introduzione di un nuovo contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 14 volte il minimo INPS corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti di coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Restano, quindi, esclusi dall'applicazione del prelievo i trattamenti pensionistici derivanti da forme di previdenza complementare o integrativa.
L'INPS, nei giorni scorsi, ha pubblicato il messaggio n. 4294/2014 per illustrare le modalità applicative relative a detto contributo specificando, al contempo, che ai pensionati interessati verrà inviato uno specifico documento informativo.
Nel suddetto messaggio l'Istituto ha confermato che il contributo si applica ai trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS (per il 2014 e pari a € 501,38/lordi-mese, per la parte eccedente i limiti previsti, secondo la seguente tabella:
- 6% per i trattamenti pensionistici compresi fra 14 volte (€ 7.019,31/lordi-mese) e 20 volte (€ 10.028/lordi-mese) il minimo INPS;
- 12% per i trattamenti pensionistici compresi fra 20 volte (€ 10.029/lordi-mese) e 30 volte (€ 15.041/lordi-mese) il minimo INPS;
- 18% per i trattamenti pensionistici oltre 30 volte il trattamento minimo INPS (€ 15.042/lordi-mese).
La prima trattenuta relativa al contributo di solidarietà 2014-2016 verrà effettuata dall'Istituto a partire dal corrente mese di maggio.
In considerazione del fatto che il contributo di solidarietà in parola ha decorrenza 1° gennaio 2014, l'INPS provvederà al recupero dell'importo relativo al periodo pregresso (gennaio-aprile 2014) rateizzando le relative trattenute sui ratei di pensione che saranno liquidati da maggio 2014 fino a dicembre 2014. Solo nel caso in cui l'importo relativo al periodo pregresso dovesse risultare complessivamente inferiore o pari a € 40,00 la trattenuta verrà effettuata in un'unica soluzione sul rateo di pensione in pagamento nel mese di maggio. In tutti gli altri casi, sulle cedole di pagamento mensili della pensione dei colleghi interessati, verranno indicate due distinte tipologie di trattenute: la prima relativa alla trattenuta del mese di competenza (indicata con codice 851) l'altra relativa al recupero del periodo gennaio-aprile 2014 (indicata con codice 852).
Dal punto di vista fiscale, coerentemente con quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 28 febbraio del 2012, anche il contributo di solidarietà in parola è deducibile dal reddito in base al principio di competenza e ha effetto anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all’Irpef.
L'INPS, infine, ha chiarito che, ai fini della rilevazione del medesimo contributo nella prossima certificazione dei redditi (modello CUD/2015) verrà distintamente indicata la trattenuta che mensilmente l'Istituto opererà sui trattamenti pensionistici interessati al prelievo.
Per Vostra comodità e completezza, in allegato alla presente, si trasmette il suddetto messaggio INPS n. 4294/2014.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario Cardoni




